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Art. 1
Finalità ed oggetto
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1.
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La
Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle
proprie competenze, spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in materia di tutela
della salute umana ed animale ed in attuazione dell'Accordo 6 febbraio 2003
(Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) e alla luce della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti
il divieto di maltrattamento degli animali, nonché
di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate), interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza
tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie,
ambientali e di benessere degli animali.
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2.
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Per
tali finalità la presente legge disciplina in particolare le modalità della
detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le
condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa
l'attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi.
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Art. 2
Definizione di animale
da compagnia
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1.
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Ai
fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per
compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
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2.
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Sono
compresi nella definizione di cui al comma 1:
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a)
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gli
animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili,
gli animali da pet-therapy, da riabilitazione,
nonché gli animali impiegati nella pubblicità;
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b)
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gli
esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche
tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a
Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi
della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE)
n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di
specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del
loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare
la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro
caratteristiche etologiche.
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Art. 3
Responsabilità e doveri generali del detentore
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1.
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Chiunque
conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a
diverso titolo é responsabile della sua salute e del suo
benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli
adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la
razza.
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2.
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In
particolare, il detentore di animali da compagnia
è tenuto:
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a)
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a
rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con
tempistica adeguata;
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b)
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ad
assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
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c)
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a
consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
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d)
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a
prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
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e)
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ad
adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
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f)
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ad
assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
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3.
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Chiunque
adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve
tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così
da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o
allattante.
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4.
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Nel
rispetto delle esigenze etologiche di specie, è
fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità
certificate dal veterinario curante.
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5.
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Il
possesso e la detenzione di animali esotici deve
avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali,
dell'Unione Europea e della convenzione di Washington sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
(CITES).
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Art. 4
Norme tecniche di attuazione
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1.
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La
vigilanza in ordine all'attuazione delle
disposizioni della presente legge è svolta dalle Aziende Unità sanitarie
locali, dalle Province e dai Comuni. Con uno o più atti, la Giunta, sentita
la Commissione consiliare competente, informate le associazioni
interessate, emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, apposite indicazioni tecniche,
aventi ad oggetto:
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a)
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le
specifiche modalità di protezione e di tutela degli animali da compagnia,
prevedendo in particolare le condizioni della loro esposizione alla luce
naturale od artificiale e ad ambienti esterni, i requisiti delle
strutture e dei ricoveri che li ospitano e gli obblighi nei confronti
degli animali malati o feriti;
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b)
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i
criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con
aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione,
nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della
prevenzione delle morsicature di cani di proprietà;
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c)
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le
condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci
ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e
rettili;
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d)
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la
determinazione di specifici requisiti per strutture ed attività, nei casi
e nei modi individuati dalla presente legge;
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e)
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le
indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri
ungulati nel corso delle manifestazioni popolari di cui all'articolo 7, comma 3 e i requisiti tecnici di detenzione degli animali
necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da
parte dei Comuni di cui all'articolo 7, comma 4, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione
CITES del Ministero dell'Ambiente emanati il 10/05/2000.
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2.
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Le
indicazioni tecniche sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della
Regione. Di esse, la Regione, anche avvalendosi
delle Aziende Usl, cura altresì la più ampia ed
adeguata diffusione nei confronti dei detentori degli animali e degli altri
soggetti interessati alla loro applicazione.
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3.
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La
Regione istituisce e tiene aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata
rilevati a seguito di quanto previsto al punto b) del comma 1, al fine di garantire una registrazione degli
episodi di aggressività.
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Art. 5
Strutture di commercio, allevamento,
addestramento e custodia di animali da compagnia
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1.
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Per
strutture connesse al commercio di animali da
compagnia si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di
animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura
e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture
veterinarie pubbliche e private.
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2.
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Per
"allevamento di cani e gatti" si intende
la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici
o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali
da compagnia, per "attività di allevamento" si intendono
esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
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3.
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Il
Comune autorizza l'apertura di attività economiche
riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio
e l'allevamento di animali esotici. L'autorizzazione deve esplicitamente
indicare la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere
ospitate presso la struttura autorizzata, nonché
il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in
possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale,
ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere
favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda
Usl competente per territorio sulle strutture e
le attrezzature utilizzate per l'attività. Le dimensioni dei box che
ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai requisiti
minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformità
alle misure stabilite nell'Accordo 6 febbraio 2003.
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4.
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Le
Province riconoscono i corsi di formazione professionale sul benessere
animale destinati ai responsabili delle attività di cui al comma 1. Le spese di tali corsi sono a carico dei
partecipanti.
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5.
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Il
titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, autorizzato per cani, gatti e furetti, è
tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche
l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
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6.
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Sono
esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle
forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
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Art. 6
Doveri del venditore
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1.
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Il
venditore di animali da compagnia deve rilasciare all'acquirente
un documento informativo attestante i bisogni etologici
dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla Azienda Usl competente la vendita di cani ed i dati anagrafici
dell'acquirente.
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2.
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E'
fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi
titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il
consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la
responsabilità parentale.
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Art. 7
Esposizioni, competizioni, spettacoli
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1.
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La
partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro
mesi. Gli esemplari di età superiore possono
partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea
copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie
territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per
cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non
si applica a manifestazioni organizzate da associazioni di cui all'articolo
1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela
ed il controllo della popolazione canina e felina), ai fini della
promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.
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2.
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Gli
animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o
vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli
animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di
richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.
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3.
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Lo
svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel
corso di manifestazioni popolari é autorizzato dal Comune nel rispetto di
apposite indicazioni tecniche emanate dalla Regione, che prevedano in
particolare il materiale delle piste da corsa ed i requisiti strutturali e
di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali.
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4.
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L'attività
circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel
rispetto dei requisiti stabiliti in apposite
indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di
tutela degli animali, nonché i requisiti formali della domanda da
presentarsi da parte dei soggetti interessati.
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Art. 8
Tutela della fauna. Centri di custodia
e recupero
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1.
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E'
vietato, salve specifiche autorizzazioni delle Aziende Usl
competenti per territorio, immettere allo stato libero esemplari di fauna
alloctona ed autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a
qualsiasi titolo.
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2.
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L'opera
di potatura ed abbattimento di alberi, arbusti e
siepi, se svolta nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere
effettuata con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei
o comunque la distruzione dei nidi.
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3.
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La
Regione riconosce e promuove la realizzazione di
Centri di custodia e di recupero, abilitati ad accogliere animali
abbandonati, feriti, posti sotto custodia giudiziaria o sequestro
cautelativo, finalizzati al recupero fisiologico ed all'eventuale reinserimento
della fauna selvatica ed esotica.
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4.
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Ai
Centri di cui al comma 3 è fatto divieto di commercializzare animali o allevarli per il
commercio.
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Art. 9
Tutela dei volatili ornamentali
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1.
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Chiunque
detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali é tenuto a custodirli in
gabbie che comunque non impediscano il volo.
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2.
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Al
detentore, a qualunque titolo, di volatili é fatto divieto di:
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a)
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amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di
forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un
medico veterinario;
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b)
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mantenere i volatili legati a trespoli.
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Art. 10
Tutela dei pesci ornamentali e degli
animali da acquario
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1.
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I
pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere
mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua
sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della
specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati,
devono essere immersi in acqua.
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2.
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Sono
esclusi dall'applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e
dell'acquacoltura destinati al consumo umano o
animale.
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Art. 11
Controllo dei colombi liberi urbani
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1.
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Le
Aziende Usl, anche in collaborazione con
associazioni animaliste e zoofile, attivano programmi diretti allo studio
delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione degli stessi, fermo
restando il rispetto di regole di non maltrattamento degli animali.
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2.
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I
Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani. Le Aziende Usl
competenti per territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei
suddetti programmi.
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3.
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Le
Aziende Usl vigilano e dispongono interventi atti
ad assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed
edifici.
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Art. 12
Controllo dei muridi
e di altri animali infestanti
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1.
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Le
Aziende Usl attivano programmi diretti allo
studio per la gestione e controllo delle popolazioni di muridi
e di altri animali infestanti.
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2.
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I
Comuni attivano e realizzano piani di controllo dei muridi
e di altri animali infestanti al fine di eliminare
fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo l'impiego
di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio, in
quanto non oggetto dei suddetti interventi.
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3.
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Le
Aziende Usl attivano programmi di
informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di
interventi sinergici volti al contenimento degli animali infestanti.
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4.
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La
Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalità, tempi e
finanziamenti per la promozione di corsi di
formazione o di aggiornamento sulle corrette metodologie di controllo degli
animali infestanti rivolti al personale delle ditte addette al controllo
dei sinantropi.
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5.
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La
Regione promuove la messa in atto da parte di privati di adeguamenti
ambientali per il controllo della popolazione murina,
quali:
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a)
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posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne
di aspirazione e ventilazione;
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b)
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buona
tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni
stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione; condutture di scarico
uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
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c)
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costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze.
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Art. 13
Programmi di informazione
e di educazione a tutela degli animali da compagnia
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1.
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La
Giunta definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione
di programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la
diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di
tutela del loro benessere sia fisico che etologico.
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2.
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La
Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce
modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di
corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai
medici veterinari, al personale di vigilanza, alle associazioni di
volontariato.
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Art. 14
Sanzioni
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1.
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La
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche
della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 euro a 300 euro.
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2.
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La
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 350 euro.
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Art. 15
Disposizioni transitorie
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1.
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Le
attività di cui all'articolo 5, già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni
della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. I
responsabili delle strutture interessate, a tal fine, presentano al Comune
domanda di autorizzazione entro novanta giorni
dalla entrata in vigore della presente legge e debbono partecipare ai corsi
di formazione previsti al medesimo articolo 5 entro novanta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge.
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