
AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
E INVESTIMENTI
SERVIZIO COMPATIBILITA’
AMBIENTALE
Approvato
dal Consiglio Comunale nella seduta del
INDICE
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Titolo
I |
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Art. ·
Art. ·
Art. ·
Art. |
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Titolo
II |
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Art. ·
Art. ·
Art. |
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Titolo
III |
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Art. ·
Art. ·
Art. ·
Art. ·
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Art. ·
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Art. ·
Art. |
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Titolo
IV |
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Art. ·
Art. ·
Art. ·
Art. ·
Art. ·
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Art. ·
Art. |
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Titolo
V |
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Art. ·
Art. |
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Titolo
VI |
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Art. ·
Art. ·
Art. |
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Titolo
VII |
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Art. ·
Art. |
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Titolo
VIII |
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Art. ·
Art. ·
Art. |
Titolo I - I PRINCIPI
Art.
1.
Il Comune di Reggio Emilia, nell’ambito
dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza
nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e
indispensabile dell’ambiente.
2.
Il Comune riconosce alle specie animali
diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche
ed etologiche.
3.
La città di Reggio Emilia individua nella
tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza
verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4.
Al fine di favorire la corretta
convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, il
Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione
degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni
animali.
5.
Le modifiche degli assetti del
territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono
legati per la loro esistenza.
Art.
Il
Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si
richiamano al dovere del rispetto e della promozione di
iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
Art.
1.
Al Sindaco, sulla base del D.P.R.
2.
Il Sindaco per compiere le funzioni di
cui al comma precedente, si avvale di apposito Ufficio
denominato “Gestione Fauna Urbana”, istituito presso il Servizio Compatibilità
Ambientale.
3.
Il Sindaco istituisce una consulta
composta dalle associazioni, enti ed ordini interessati al fine di supportare
la corretta applicazione del Regolamento.
Art.
1.
Il Comune, in base alle norme vigenti,
promuove e disciplina la tutela degli animali, persegue gli atti di crudeltà
contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono,
il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per
competizioni violente, onde favorire la corretta convivenza tra uomo e animali
e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2.
Il Comune si adopera altresì a
diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali
dalle leggi dello Stato e della Regione.
Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Art.
La
definizione generica di animale a cui fa riferimento
il presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte
le tipologie, specie e razze di animali di cui alla
Art.
Le
norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali di cui
all’art
Art.
Le
norme di cui al presente regolamento non si applicano:
a)
alle
attività economiche inerenti l’allevamento di animali da reddito o ad esso
connesse;
b)
all'attività
finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca quando eseguite in conformità
alle disposizioni vigenti;
c)
alle
attività di disinfestazione e derattizzazione.
Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1.
Chi detiene un animale dovrà averne
cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale.
2.
Gli animali di proprietà o detenuti a
qualsiasi titolo, dovranno essere visitati da medici veterinari ogni qualvolta
il loro stato di salute lo renda necessario ed i
proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni
impartite.
3.
I proprietari o detentori a qualsiasi
titolo di animali, dovranno accudirli secondo la specie e la razza alla quale
appartengono.
4.
A tutti gli animali di proprietà, o
tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere garantite
costantemente adeguate condizioni di benessere, ivi compresa la regolare
pulizia degli spazi di dimora.
5.
E’ vietato tenere animali di proprietà all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
6.
I proprietari o detentori a qualsiasi
titolo di animali dovranno prendere ogni possibile
precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da
aggressioni.
Art.
1.
E’ vietato mettere in atto qualsiasi
maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ai sensi
dall’art
2.
E’ altresì vietata qualsiasi altra
azione che possa nuocere al benessere degli animali;
in particolare, e a solo titolo esemplificativo:
a)
E’ vietato tenere gli animali in spazi
angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori
climatici tali da nuocere alla loro salute.
b)
E’ vietato tenere animali segregati e/o
in condizioni di impossibile controllo quotidiano del
loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della
loro specie.
c)
E’ vietato segregare animali per un
periodo di tempo prolungato in contenitori o scatole anche se poste all'interno
di un'abitazione; le terrazze e i balconi non possono essere considerati come
luoghi di ricovero permanente di animali se non
adeguatamente attrezzati.
d)
E' vietato detenere animali in gabbia quando non sia strettamente necessario o in altri
casi particolari ad esclusione dei volatili pur nel rispetto delle disposizioni
previste dal Titolo VI.
e)
E’ vietato addestrare animali per la
guardia e per altri scopi ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica,
con l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte, ecc.), in
ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di
manifestare i comportamenti tipici della specie.
f)
E’ vietato l’addestramento inteso ad
esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze e
incroci di cani con spiccate attitudini aggressive;
g)
E’ vietato ricorrere all’addestramento,
con metodi cruenti, di animali appartenenti a specie
selvatiche.
h)
E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione degli animali ad eccezione della colorazione degli uccelli
finalizzata al mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del
soggetto, con l’utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare
nell’alimentazione.
i)
E’ vietato trasportare o detenere
animali, per qualsiasi periodo di tempo, segregati nei bauli delle auto e
detenerli in qualsiasi autoveicolo fermo esposto al sole.
j)
E’ vietato trasportare animali in
condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici
anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno
consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
In ogni caso i contenitori dovranno essere adeguatamente ispezionabili.
l)
E’ vietato condurre animali a
guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.
m)
Qualsiasi intervento atto a modificare
l'integrità di tutte le specie animali deve essere
eseguito da un medico veterinario.
n)
E’ vietato stabulare qualsiasi animale
in gabbie con la pavimentazione di rete, tale divieto non si applica per quelle
gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del
Il Comune condivide i principi, le finalità ed i contenuti espressi
nella Legge Regionale
Il Comune promuove programmi di preparazione di cani per i
disabili e l’utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della
pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o
associazioni con cognizioni e competenze specifiche; a tal fine si rendono
accessibili tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, per i
cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti.
Art.
1.
E’ fatto divieto sul territorio
comunale di molestare, catturare, detenere a qualsiasi titolo e commerciare le
specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto
stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia, della
pesca e dalle normative sanitarie.
2.
In particolare, su tutto il territorio
comunale sono sottoposte alla speciale tutela di cui
all’art
3.
Per quanto riguarda la generalità degli
animali selvatici, vengono evidenziate le conseguenze
negative per la loro salute ed il loro benessere derivanti dal loro acquisto o
inserimento come animali da compagnia.
Art.
1.
E’ fatto divieto al proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente
alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale,
compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico; ai sensi
dell’art
2.
E’ fatta salva la liberazione in
ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di
fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle
leggi vigenti.
Art
1.
L’alimentazione
degli animali deve avvenire sempre in modo regolare secondo le esigenze della
specie con materiale non inquinato e non deve contenere sostanze irritanti,
nocive o tali da poter nuocere direttamente e/o indirettamente alla loro salute
o integrità fisica.
2.
La quantità del
cibo deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi evitando nel modo più
assoluto qualsiasi episodio di competizione e i posti per l’accesso al cibo
devono essere di numero pari ai soggetti presenti.
3.
E’ sempre vietato
l’uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad
esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.
Art.
1.
Su tutto il territorio comunale è
proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l’esercizio della
caccia ed alle relative sanzioni (art
2.
I medici veterinari operanti
all’interno del territorio comunale sono obbligati a segnalare all’Amministrazione tutti
i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In
detta segnalazione, ove possibile, dovranno essere indicati: la sintomatologia
a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3.
Qualora si tratti di avvelenamenti
verificatesi in zone agro-silvo pastorali il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e
dell’ambiente potrà emanare provvedimenti di limitazione delle attività
venatorie e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, al fine di
prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali e/o di persone.
4.
Il Sindaco con propria ordinanza
prescriverà le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato, che
dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica.
Art.
1.
Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali,
dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei
rallentatori di traffico.
2.
In dette zone dovrà essere installata
anche apposita cartellonistica per segnalare
l’attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura
stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
3.
Nel caso in cui sia
richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all’attraversamento,
sarà necessario predisporre appositi condotti sotterranei atti a facilitare il
passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere
antiattraversamento stradale per impedire l’accesso degli stessi sulla
carreggiata, nonché idonea cartellonistica, uguale a quella prevista dal Nuovo
Codice della strada.
Art.
1.
E’ consentito l’accesso degli animali
d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di
Reggio Emilia, nel rispetto delle vigenti norme di legge.
2.
Gli animali dovranno in ogni caso
essere accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è
obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola, i gatti e gli altri animali da
affezione devono essere trasportati in appositi contenitori.
3.
Il proprietario, o detentore a
qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico
dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno
agli altri passeggeri o alla vettura.
4.
Non potranno essere trasportati sui
mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche.
5.
Nel caso specifico del trasporto
pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, di trasportare
animali, purché i relativi mezzi siano idonei all'uso, secondo quanto disposto
delle norme del Nuovo Codice della Strada.
Art.
E’
fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o da
svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque
costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica
dell’accattonaggio.
Art.
1.
E’ fatto assoluto divieto su tutto il
territorio comunale di offrire, cedere e regalare o cedere in
uso animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi
oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2.
Nei confronti dei soggetti che
contravvengono alla suddetta disposizione, viene
ordinata la chiusura o la sospensione dell’attività per l’intera giornata,
oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente
regolamento.
Art.
E’ fatto divieto agli
esercizi commerciali fissi, di esporre al pubblico, animali in gabbie, recinti,
vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei
volatili, di cui al successivo punto b) per un lasso di tempo prolungato tale
da recare pregiudizio alla salute nonché al benessere dell'animale stesso.
a)
Gli animali in esposizione, detenuti
all’interno o all’esterno dell’esercizio commerciale per il tempo consentito,
dovranno essere sempre riparati dal sole, da luce elettrica diretta, essere
provvisti di acqua e di cibo e in adeguate condizioni
igieniche.
b)
L’esposizione di volatili all’esterno o
all’interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata
avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad
essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure
rispettino le prescrizioni del successivo art
c)
Nei confronti dei soggetti che
contravvengono alle disposizioni di cui sopra, viene
disposta la chiusura o la sospensione dell’attività per l’intera giornata,
oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente
regolamento.
d)
L’autorizzazione all’attendamento dei
circhi equestri o di mostre di animali esotici è
permesso solo a coloro che autodichiarano di non avere mai subito condanne per
la violazione all’art
Per
le altre tipologie commerciali si rimanda a quanto previsto nel vigente
regolamento comunale del mercato piccoli animali.
Art.
Gli animali di proprietà deceduti devono
essere inceneriti presso il Canile Comunale di via
Felesino
Art.
Il Comune promuove
l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali
di affezione e prevenzione del randagismo" n°
·
interventi
per la tutela, controllo e vigilanza contro il maltrattamento della popolazione
canina al fine di prevenire il randagismo, in collaborazione con Ausl,
associazioni zoofile ed animaliste; gestione dell'anagrafe canina;
realizzazione, risanamento e funzionamento di strutture pubbliche di ricovero
per cani; divieto dell'utilizzo a scopo sperimentazione; soppressione solo per
i casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria n°
·
Interventi per la limitazione della
proliferazione dei cani randagi.
Art.
1.
Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività
motoria.
2.
I cani tenuti in appartamento devono
poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3.
I cani custoditi in box devono poter effettuare uscite giornaliere.
4.
E’ permesso detenere i cani ad una
catena a tenuta fissa o preferibilmente a scorrere su di un cavo aereo, di
lunghezza adeguata a garantire un sufficiente movimento dell'animale; la catena
dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
5.
E’ permesso trasportare in automobile
un solo cane libero in modo però che non costituisca
impedimento alla guida (quindi ad esempio sul sedile posteriore o nel
bagagliaio di una station wagon); se si devono trasportare più animali è
obbligatorio che siano racchiusi in apposite gabbie o nel vano posteriore del
veicolo, isolato dal posto di guida tramite unna rete divisoria. (art
Art.
I
cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista
igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a
soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente
inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane,
permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte
ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucciolo, non devono esservi
ristagni di liquidi, le feci e le urine devono essere asportate
quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una
recinzione sufficientemente alta in relazione alla
contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere
dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine
di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere
di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte
coperta e più riparata del recinto.
Art.
1.
Ai cani accompagnati dal proprietario o
da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2.
E’ fatto sempre e comunque
obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita
museruola qualora gli animali possano determinare danni agli altri
frequentatori. Nelle strade, piazze e comunque in
tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli non devono essere di
lunghezza superiore a m.
3.
E’ vietato l’accesso ai cani in aree
destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi
per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con
appositi cartelli di divieto.
Art.
1.
Nell’ambito di giardini, parchi ed
altre aree a verde di uso pubblico, possono essere
individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai
cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2.
Negli spazi a loro destinati, i cani
possono muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la vigile responsabilità
degli accompagnatori, affinchè non determinino danni a
piante, animali o strutture presenti.
Art.
1.
I
cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero
accesso, nei modi consentiti dal comma
2.
I proprietari, o detentori a qualsiasi
titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali e negli uffici
pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e, ove sia necessario, anche apposita museruola (qualora gli stessi possano determinare
danni agli altri frequentatori) avendo inoltre cura che non sporchino e che non
creino disturbo o danno alcuno.
Art.
1.
I proprietari o detentori a qualsiasi
titolo degli animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l’obbligo
di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo
da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro
del luogo.
2.
L’obbligo di cui al presente articolo
sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico
(via, piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale.
Art.
1.
Nel caso il
proprietario del cane si avvalga della facoltà di
rinuncia della proprietà, come previsto dall'art
2.
Nel caso la
rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare
ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l’autorità competente
emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti
all’interessato.
Art.
Il Comune promuove
l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali
di affezione e prevenzione del randagismo" n°
·
assicura,
d'intesa con l'AUSL, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni
zoofile ed animaliste locali, il censimento e la gestione delle colonie feline
presenti sul proprio territorio;
·
supporta
le campagne di sterilizzazione dei gatti in libertà effettuate dal Servizio
Veterinario dell'AUSL, con successivo reinserimento nel loro habitat
originario;
·
vieta
a chiunque di maltrattare o di allontanare dal loro habitat i gatti che vivono
in libertà;
·
consente
che la cattura dei gatti in stato di libertà avvenga solo per comprovati motivi
sanitari (effettuata con sistemi incruenti) e vieta il loro utilizzo per scopi di
sperimentazione;
·
vigila
affinchè la sopressione dei gatti in libertà avvenga esclusivamente alle
condizioni definite dal Regolamento di Polizia veterinaria n
·
punisce
i casi di abbandono e di maltrattamento.
Per "gatto
libero" si intende un animale che vive in stato
di libertà sul territorio, di solito insieme ad altri gatti.
Per
"colonia felina" si intende un gruppo di
gatti, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini e dal
numero di soggetti che la compongono,
che vivono in stato di libertà e frequentano abitualmente un qualsiasi
territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia pubblico
o privato.
Art.
1.
Il Comune riconosce l’attività
benemerita dei cittadini che, come gattari, si adoperano per la cura ed il
sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in
collaborazione con l’Azienda Sanitaria locale; a seguito della frequentazione
dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino
di riconoscimento.
2.
Ai gattari deve essere permesso
l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree
pubbliche consentite. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per
l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti
e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni
pasto.
3.
L'accesso dei gattari a zone di
proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di
comprovati motivi relativi alla salute e tutela di
gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i
gattari sottopongono e demandano alle Autorità competenti le problematiche
individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le
azioni necessarie.
Art.
1.
I volatili, per quanto riguarda le
specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia, nel rispetto
della categoria etologica.
2.
Per i volatili detenuti in gabbia, le
stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i
contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia dovranno essere
sempre riforniti.
Art.
1.
Al fine di garantire lo svolgimento
delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili,
sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li
accolgono:
a)
per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della
gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura
dell’apertura alare del volatile più grande;
b)
per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono
essere aumentate del
2.
Le disposizioni
di cui al precedente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a
seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie,
per le manifestazioni ornitologiche con durata non superiore ai dieci giorni, nonché per le sole fasi strettamente necessarie all’attività
venatoria e per il trasporto dalle zone di caccia e ritorno da esse (solo in
questi casi e per il tempo strettamente necessario le gabbie devono avere le
misure minime previste dalla Delibera di Giunta Regionale n
3.
E’ vietato mantenere
volatili legati al trespolo.
4.
E’ obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute
all’aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5.
E’ vietato
lasciare all’aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali e/o
subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura.
Art.
Al
fine di contenere l'incremento delle colonie dei
colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico
sanitario e il decoro urbano, nonchè per perseguire l'equilibrio
dell'ecosistema territoriale:
·
è
fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo
sistematico alimenti ai colombi allo stato libero;
·
è
fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario
per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi.
·
è
ammessa la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile
e volatili (piccioni, uccelli ornamentali, conigli, galline etc.), previa
autorizzazione del Sindaco,
rilasciata su parere favorevole
della AUSL (Servizio Veterinario/Igiene Pubblica). Tale detenzione deve
avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari
e il disturbo al vicinato e il benessere degli animali.
Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI
Art.
E' fatto divieto di:
·
lasciare
l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle
esigenze fisiologiche della specie;
·
porre
l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
·
conservare
ittiofauna viva fuori dall'acqua anche se posta sopra al ghiaccio e/o
frigorifero, con esclusione dei molluschi (applicabile nei casi non contemplati
dall’art
·
vendere
o conservare ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua.
·
mantenere
l'ittiofauna in vasche non adeguate al soggetto più grande presente; la
lunghezza minima del contenitore deve essere
Art.
1.
Il volume e la capienza dell'acquario
dovranno essere adeguati alle dimensioni e al numero degli animali ospitati.
2.
E’ vietato l’utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale
trasparente.
3.
In ogni acquario devono
essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione
dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere
conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4.
Gli animali acquatici appartenenti a
specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.
5.
I pesci negli acquari devono essere
alimentati secondo le caratteristiche della specie.
Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art.
Le violazioni alle norme
del presente regolamento che non rappresentino
violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali
responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate ai
sensi dell’art
a)
Per l’inosservanza delle norme di cui
agli articoli
Relativamente
all’art.
b)
Per l’inosservanza
delle norme di cui agli articoli
c)
Per le inosservanze agli articoli
d)
Chiunque impedisca e/o
ostacoli l’effettuazione degli atti di accertamento di cui all’art
L’organo competente a irrogare la
sanzione amministrativa è il Dirigente del Servizio Compatibilità Ambientale,
il quale riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti,
ai sensi degli artt.
Il Dirigente può delegare al responsabile del procedimento
l’esame degli atti e scritti difensivi e l’audizione degli interessati.
Ai sensi dell’art
Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i
termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa
pecuniaria viene fissata facendo riferimento all’art
Art.
Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento,
per quanto di loro competenza, i medici veterinari del Servizio Veterinario
dell'Azienda USL, gli appartenenti al Corpo della
Polizia Municipale e gli Agenti Cinofili, Polizia Provinciale, Corpo Forestale
dello Stato e tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria; le guardie
zoofile dell’E.N.P.A. e le Guardie Ecologiche Volontarie, a loro volta, sono
incaricate di far rispettare il presente regolamento, previa convenzione con il
Comune (ai sensi degli artt.
Art.
Dalla
data di entrata in vigore del presente Regolamento
decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre
disposizioni comunali.